Statuto

Statuto della "FONDAZIONE MARIO ARCELLI ETS"

Capo I
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1
Costituzione

È costituita una fondazione (la “Fondazione”) denominata “FONDAZIONE MARIO ARCELLI ETS”.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione Ente di Terzo Settore (“ETS”), come disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La denominazione “FONDAZIONE MARIO ARCELLI ETS” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed al pubblico in genere.

Il Fondatore (d’ora in avanti riferito come il “Fondatore”) della “FONDAZIONE MARIO ARCELLI ETS” è il Dr. Angelo Federico Arcelli, in quanto dotatore delle risorse necessarie alla costituzione della Fondazione.

Il ruolo di Fondatore, con le prerogative ad esso associate in base ai dettami di questo statuto, potrà essere esteso dal Fondatore, a sua esclusiva prerogativa, potendo egli indicare coloro che discrezionalmente riterrà, a discendenti in linea retta del prof. Mario Arcelli (nato a Milano il 21 maggio 1935 e deceduto a Roma il 18 marzo 2004), e, ove questi non possano, o non vogliano, il parente (o se più in pari grado, i parenti) di grado più prossimo o anche remoto o anche legati da ascendenze comuni ma non più legalmente parenti, a sua totale discrezione.

La facoltà di estendere il ruolo di Fondatore può essere estesa anche ad enti non a scopo di lucro che siano compatibili con la missione della Fondazione.

Perché altri siano associati o subentranti al ruolo di Fondatore, il Fondatore medesimo dovrà comunicare formalmente agli organi della Fondazione i nominativi con rescritto formale, e indicarne una gerarchia di nomina (in caso egli abbia esteso il ruolo a più di una persona). Gli stessi non avranno le prerogative attribuite dal presente Statuto al Fondatore con riferimento alla nomina degli organi.

Tuttavia, in caso di suo decesso o rinuncia al ruolo, quello tra essi più elevato nella gerarchia di nomina assumerà ruolo e prerogative del Fondatore.

Ad estinzione dei discendenti in linea retta del prof. Mario Arcelli o dei parenti come sopra descritto, il Fondatore rimanente potrà indicare a subentrare nel ruolo di Fondatore una persona indicata dalla presidenza di Economia e Giurisprudenza della sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore o altri che ritenga adeguati a ricoprire il ruolo.

Art. 2
Sede – Delegazioni – Uffici

La sede legale della Fondazione è stabilita presso la proprietà definita “Volta del Vescovo”, negli uffici siti in Via Romolo Moizo, 58, 29122, Piacenza (Italia).

Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune non comporta la necessità di modificare il primo comma del presente articolo.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3
Finalità e Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si ispira alle attività accademiche e alla memoria del Prof. Mario Arcelli e della sua famiglia ed è finalizzata a valorizzarne l’eredità accademica e culturale. La Fondazione svolge attività culturali, formative e di ricerca negli ambiti di interesse del percorso scientifico e culturale del prof. Mario Arcelli, tra cui i temi dell’economia e della finanza.

In particolare, l’attività della Fondazione si esplicherà nelle seguenti attività di interesse generale:

  1. nell’organizzare iniziative seminariali, convegni e conferenze sui temi della politica economica e monetaria, dell’economia finanziaria e dell’analisi delle istituzioni economiche e finanziarie con particolare riferimento al contesto europeo;
  2. nel collaborare alla realizzazione della annuale Lezione Mario Arcelli del Centro Studi di Politica Economica e Monetaria Mario Arcelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore o altre iniziative simili anche promosse da altri centri studi;
  3. nel promuovere e diffondere le iniziative scientifiche del Centro Studi di Politica Economica e Monetaria Mario Arcelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, e/o del Centro CASMEF Mario Arcelli dell’Università LUISS, e/o e di altri centri studi che la Fondazione riterrà di sostenere nel modo più ampio possibile;
  4. nel sostenere attività didattiche in materia di politica economica, politica monetaria ed economia dei mercati e degli intermediari finanziari;
  5. nel contribuire all’azione di promozione culturale realizzata dalla Rivista Economia Italiana fondata dal prof. Mario Arcelli e/o di altre riviste e pubblicazioni che valorizzino la memoria della famiglia Arcelli;
  6. nel promuovere iniziative e pubblicazioni relative alla famiglia Arcelli e al prof. Mario Arcelli, includendovi ricerche, studi storici, studi accademici e ogni altra iniziativa  come  ritenuto  coerente dagli  organi della Fondazione per il raggiungimento dei suoi fini;
  7. nel promuovere partnership e accordi con altre fondazioni, università, enti privati e pubblici terzi e quanto altro possa essere ritenuto utile dagli organi della Fondazione;
  8. nel promuovere tutte le attività, nel significato più esteso possibile, che possano contribuire alla memoria e alla preservazione del ruolo di accademico, ricercatore, politico e uomo del prof. Mario Arcelli e del suo contesto familiare (questo con particolare riferimento, pur non esclusivo, al legame con la città di Piacenza).

Le finalità e scopo della Fondazione possono essere emendate dal Fondatore o dai fondatori (qualora altri siano stati associati al ruolo, indipendentemente dalla gerarchia di nomina, con voto a maggioranza. Il Fondatore in tal caso detiene un diritto di veto).

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività da chiunque prestate in forma volontaria, libera e gratuita.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, nei termini usuali di legge.

La Fondazione, qualora se ne ravviserà la necessità o l’utilità, per il raggiungimento degli scopi istitutivi, potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 4
Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l’altro:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine; la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. amministrare e gestire i beni, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o, comunque, posseduti;
  3. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
  4. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  5. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi, idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
  6. erogare premi e borse di studio e finanziare e promuovere cattedre universitarie per il perseguimento degli scopi della Fondazione di cui all’art. 3;
  7. svolgere attività di formazione, corsi e seminari, attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione; attività di ricerca scientifica, svolta direttamente dall’ente ovvero da essa affidata ad università ed enti di formazione di alto valore;
  8. svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet, nel rispetto della disciplina del cosiddetto Codice del Terzo Settore;
  9. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle a queste direttamente connesse.

Art. 5
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  1. dal fondo di dotazione iniziale costituito dal Fondatore;
  2. dai beni mobili ed immobili, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  4. dalla parte di rendita non utilizzata, che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  5. dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio iniziale, equivalente al fondo di dotazione iniziale come sopra richiamato, è messo a disposizione dal Fondatore ai fini dell’eventuale riconoscimento e ammonta ad Euro 30.500 (trentamilacinquecento).

Art. 6
Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  1. dalle rendite e dai proventi, derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 5;
  2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  3. da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
  4. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7
Durata

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

  1. raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
  3. deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;
  4. decisione del Fondatore, o, essendo questi deceduto, del subentrato in ruolo di Fondatore in base alle determinazioni descritte nel precedente Art. 1;
  5. paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.

Capo II
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo 7 (sette) membri, inclusi il Presidente e il Vice-Presidente;
  2. il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente Onorario, carica ricoperta di diritto da un membro designato dal Fondatore o, in caso di sua premorienza, dal subentrato in ruolo di Fondatore in base alle determinazioni descritte nel precedente Art. 1; egli non è membro del Consiglio di Amministrazione;
  4. il Revisore dei Conti, ove ricorrano i presupposti per la sua nomina;
  5. l’Organo di Controllo;
  6. il Direttore Generale, se nominato;
  7. il Comitato Scientifico.

L’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione si intende a titolo gratuito. Le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell’interesse della Fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e in base a quanto deliberato dagli organi direttivi della Fondazione stessa.

Art. 9
Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a fornire opportuna comunicazione e a provare l’avvenuto ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:

  1. che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi, che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, sempre in tempo reale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, riportato su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 10
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette). Essi sono nominati dal fondatore e, in caso di premorienza o rinuncia, dal subentrante nel ruolo di Fondatore come disposto nell’Art. 1.

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto dalle persone designate dal fondatore nell’atto costitutivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di approvazione del bilancio del quinto esercizio annuale successivo alla loro nomina, salvo revoca da parte del Fondatore prima della scadenza del mandato. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione di altro o altri Consiglieri, che restano in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, egli provvede a:

  1. deliberare il conto consuntivo annuale, ovvero il rendiconto economico – finanziario, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria;
  2. deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e/o la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti, di cui al presente Statuto;
  3. individuare le aree di attività della Fondazione;
  4. deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti;
  5. ratifica la nomina del Presidente, effettuata ai sensi dell’articolo 12 del presente Statuto;
  6. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
  7. conferire speciali incarichi e delegare, nei limiti previsti dalla legge pro tempore vigente, proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri;
  8. assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l’inquadramento giuridico e il trattamento economico;
  9. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
  10. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 11
Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale.

Al Direttore Generale sono affidate la gestione finanziaria, tecnica e amministrava della Fondazione, in base alla delega a lui attribuita nella delibera di nomina.

Egli esercita i poteri necessari alla conduzione della gestione affidategli. Egli dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Può essere nominato anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione e da questo revocato in qualsiasi momento.

Art. 12
Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Fondatore e, in caso di premorienza, dal subentrante al ruolo di Fondatore come designato nell’Art. 1 di questo statuto.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti. La rappresentanza legale spetta, nei limiti delle attribuzioni conferite, anche ai Consiglieri Delegati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Vice-Presidente della Fondazione è anche Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Socio Fondatore e, in caso di premorienza, dal subentrante al ruolo di Fondatore come designato nell’Art. 1 di questo statuto.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione congiuntamente alla nomina del Presidente. La firma del Vice-Presidente costituisce verso terzi prova dell’assenza e dell’impedimento del Presidente.

Art. 13
Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti – sia esso un libero professionista ovvero una società di revisione – è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore, organo consultivo-contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 14
Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Rimane in carica per tre esercizi ed è riconfermabile.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida, di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 15
Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può creare un comitato scientifico e proporre la nomina a terzi, usualmente accademici o figure rilevanti per le finalità della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo, privo di poteri operativi, che esprime opinioni e pareri sulle iniziative della Fondazione o contribuisce allo sviluppo della Fondazione e dei suoi programmi, in base alle richieste specifiche e deleghe ad esso attribuite nella delibera di costituzione e nelle delibere di nomina dei membri.

Esso dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

I suoi membri possono essere nominati anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione e da questo revocati in qualsiasi momento.

Il Comitato Scientifico può scegliere al suo interno un presidente e un direttore scientifico per coordinare il proprio funzionamento e i propri lavori.

Art. 16
Trasparenza

La Fondazione è tenuta a rispettare tutti gli obblighi di pubblicità relativi alla sua gestione come stabilito dalle norme applicabili di legge.

Ad ulteriore garanzia di trasparenza, al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la Fondazione può pubblicare sul proprio sito web (se esistente) o su altro mezzo idoneo:

  1. i bilanci approvati,  entro  trenta  giorni dall’approvazione, in open data secondo lo schema definito dal Consiglio di Amministrazione;
  2. l’elenco dei dotatori di contributi superiori a 10.000,00 (diecimila/00) euro, previa acquisizione del loro consenso ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
  3. l’elenco dei componenti di tutti gli organi della Fondazione;
  4. le retribuzioni, i curricula, nonché le dichiarazioni relative a conflitti di interesse dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il rifiuto di fornire queste informazioni implicherà la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte;
  5. emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, controllo ed ai dirigenti;
  6. il rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento degli obiettivi e analisi di impatto delle azioni effettuate.

Art. 17
Gestione delle risorse

La gestione delle risorse è orientata al criterio dell’uso parsimonioso dei beni e delle risorse. La preferenza dovrà essere sempre diretta all’utilizzo di risorse donate e/o a prestazioni offerte a titolo gratuito nell’interesse generale.

Capo III
ESERCIZIO FINANZIARIO SCIOGLIMENTO

Art. 18
Esercizio finanziario

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo istituzionale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell’Ufficio, di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se deliberate dal Consiglio ove consentito dalla legge pro tempore vigente.

La Fondazione, previo parere positivo dell’Ufficio, di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell’organismo di controllo, di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 nonché approvazione ministeriale, può fondersi o, comunque, confluire, anche previo scioglimento, in o con altri Enti del Terzo Settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 19
Scioglimento ed Estinzione

L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (primo) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, fatto salvo il primo esercizio che inizierà il giorno dell’acquisizione della personalità giuridica e terminerà il giorno 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Entro il termine del 30 aprile successivo, il Consiglio di Amministrazione approva il conto consuntivo annuale, ovvero il rendiconto economico-finanziario, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione di tali documenti può avvenire entro il giorno 30 giugno successivo. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, qualora l’adempimento fosse ritenuto obbligatorio in base alla legge stessa.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità regolarmente tenuta.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Legale Rappresentante della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, prima che per il potenziamento dell’attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Si applica la disciplina prevista dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Capo IV
RINVIO E RICONOSCIMENTO

Art. 20
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e del Codice Civile in quanto compatibili.